Una sentenza storica. Finalmente entrambe le madri di una coppia omogenitoriale potranno riconoscere il loro bambino fin dalla nascita.
E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 68 dello scorso 22 maggio, che pur con qualche limite apre a nuove prospettive per le famiglie omogenitoriali in Italia.
La battaglia delle famiglie arcobaleno
Voci che da tempo si levavano per veder garantito il proprio diritto a essere riconosciuti a tutti gli effetti come genitori del loro bambino o bambina. Al grido "DisObbediamo" l’Associazione Famiglie Arcobaleno era scesa in piazza e aveva avviato una raccolta firme per chiedere ai sindaci di trasgredire all’ordine calato dal Governo, che aveva richiesto l’intervento della Procura per intimare lo stop alle registrazioni dei certificati anagrafici dei figli di coppie omogenitoriali, pena il loro annullamento.
Dagli atti anagrafici di molti bambini sono così stati cancellati i nomi - e i diritti - dei loro genitori "non biologici", quelli che il legislatore chiama madri e padri "intenzionali".
Accanto a loro si è schierata la Rete Lenford, avvocatura per i diritti LGBTI+ che ha coordinato la campagna Affermazione costituzionale, con la quale l’associazione ha offerto assistenza gratuita alle mamme che si sono viste impugnato l’atto di nascita da parte delle Procure, e nel cui ambito è stato preso in carico proprio il caso delle mamme di Lucca, portato davanti alla Corte costituzionale e che ha dato origine alla sentenza 68.
Una storia a lieto fine
Quei genitori oggi possono dire di aver vinto la loro battaglia. Tra loro ci sono anche Nadia e Veronica (così le avevamo chiamate quando due anni fa ci avevano raccontato la loro storia di famiglia arcobaleno, ndr): due donne di Caravaggio, mamme di un bimbo che allora aveva solo nove mesi e ora in attesa di una sorellina. Loro, legate da un amore nato ormai 18 anni fa, si erano rivolte a una clinica privata a Barcellona per accedere alla fecondazione assistita e una volta in Italia erano riuscite a registrare la nascita di Riccardo (nome di fantasia), salvo poi trovarsi a vivere l’incubo di essere richiamate da un momento all’altro per vedersi annullato quello che è molto più di un pezzo di carta.
"Perché dovrei adottare un bambino che è già mio figlio? - si era sfogata Nadia - Perché costringerci a un percorso lungo, costoso e psicologicamente provante per veder riconosciuto il diritto di un genitore che ama suo figlio?"
Per loro la strada fortunatamente, ora, è in discesa. La Procura di Milano non le aveva mai richiamate e ora, con la sentenza del 22 maggio Nadia può dirsi mamma al 100%.
Una storica sentenza
Ma cosa cambierà nella sostanza per le famiglie arcobaleno? Innanzitutto bisogna chiarire che la sentenza della Corte Costituzionale ha valore di legge e interviene come modifica della Legge 40 del 2004 che in Italia norma la procreazione assistita.
"La sentenza si esprime a favore di quelle coppie di donne, unite da una relazione che non deve necessariamente essere sancita da un’unione civile, che si recano all’estero, nei Paesi dove è consentito accedere legittimamente alla Pma (procreazione medicalmente assistita) dopo aver entrambe espresso il consenso all’utilizzo della tecnica della Pma - ha spiegato l’avvocato Stefano Chinotti, vicepresidente dell’associazione Rete Lenford - Il consenso può essere fornito per iscritto prima di intraprendere il percorso oppure può essere sostenuto anche per fatti concludenti, cioè quando la madre che non porta avanti la gravidanza in prima persona è parte attiva della decisione di avere un figlio, è sempre presente e partecipa al percorso della Pma. In questo caso a entrambe le madri sarà possibile riconoscere il proprio figlio all’atto della nascita".
Avvocato e vicepresidente dell'Associazione Rete Lenford
Discorso a parte, invece, per le coppie che hanno avviato il percorso della stepchild adoption, dell’adozione quindi del figlio o figlia del proprio compagno. Sarà possibile procedere con un riconoscimento dopo che il bambino è già stato adottato?
"Bisognerà attendere di vedere come si orienteranno i tribunali sul tema - ha chiarito Chinotti - Di certo l’adozione in casi particolari (diversamente dall’adozione piena) e la filiazione non possono definirsi due condizioni equiparate. Sussistono delle differenze che limitano i diritti del genitore e sulla base dell’interesse del minore i tribunali potrebbero accogliere richieste di riconoscimento di maternità che garantiscono maggiori tutele".
Commenti
Ernesto
Allora...vediamo di riassumere: 2 donne vanno all' estero ed una delle 2 viene fecondata dallo sperma di un donatore sconosciuto, l'altra fa da spettatrice. Tornano in Italia e reclamano entrambe la maternità, e la Cassazione dà pure loro ragione. Un mondo di matti. Nascerà un figlio che non avrà un padre bensì 2 madri di cui una biologica ed una...boh!
Allora...vediamo di riassumere: 2 donne vanno all' estero ed una delle 2 viene fecondata dallo sperma di un donatore sconosciuto, l'altra fa da spettatrice. Tornano in Italia e reclamano entrambe la maternità, e la Cassazione dà pure loro ragione. Un mondo di matti. Nascerà un figlio che non avrà un padre bensì 2 madri di cui una biologica ed una...boh!