Misano

Pgt e nuova area produttiva, il Comune vince il ricorso in CdS

Legittime le scelte urbanistiche approvate dall'Amministrazione del documento del 2011. La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tar di Brescia del 2018.

Pgt e nuova area produttiva, il Comune vince il ricorso in CdS
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Il Comune vince il ricorso al Consiglio di Stato, è legittima la scelta urbanistica che nel 2011 l'Amministrazione comunale di Misano fece di prevedere una nuova zona produttiva a nord del centro abitato, lungo la provinciale Rivoltana. La Suprema corte ha ribaltato il verdetto del Tar, risalente al 2018, che accogliendo il ricorso di Legambiente aveva, di fatto, "congelato" due ambiti collegati del documento urbanistico.

Misano, il Comune vince il ricorso in Consiglio di Stato

E' di quindici pagine il dispositivo di sentenza pubblicato oggi, lunedì 26 aprile, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato - che si era riunito il 12 novembre 2020 - e che ha accolto il ricorso del Comune di Misano avverso alla sentenza del Tar di Brescia del 16 novembre 2018 su due ambiti, tra loro collegati, del Piano di Governo del Territorio. Un documento urbanistico che l'allora Amministrazione comunale di Misano - sempre guidata dal sindaco Daisy Pirovano - aveva approvato, sollevando però la proteste dell'associazione ambientalista. Associazione che aveva proposto ricorso al Tar contro la previsione di realizzare una nuova zona produttiva (ambito AT1/b) a Nord del paese, lungo la provinciale Rivoltana, su un'area agricola di circa 162mila metri quadrati. A poche centinaia di metri dal Santuario di Caravaggio. Qui avrebbero dovuto "migrare" le due imprese tutt'ora insediate a sud di Misano: la "Shinto" e la "Misano". Sull'area a sud, liberata dalle due aziende, il documento di piano (ambito AT1/a) prevedeva la riconversione ad area residenziale. Previsioni contestate da Legambiente che aveva fatto ricorso al Tar e il tribunale amministrativo aveva accolto parzialmente il ricorso anche su alcuni rilievi tecnici fatti dall’Arpa ad entrambi gli ambiti di trasformazione.

Il Cds ribalta la sentenza

Nella sentenza il Consiglio di Stato - che ha dato ragione al Comune di Misano, ritenendo fondato il suo ricorso - ha confermato come legittime le scelte di pianificazione urbanistica compiute dal Comune. "Ciò che non è consentito al giudice amministrativo, in sede di sindacato di legittimità, è censurare ex se le scelte effettuate dall'amministrazione, in tal modo invadendo l'ambito del "merito" amministrativo..." si estrapola dal corposo documento della sentenza. E la Suprema Corte riportando altri pronunciamenti in merito alla pianificazione urbanistica dei comuni ha riconosciuto come le scelte urbanistiche e le loro motivazioni sono desumibili: "sia dai documenti di accompagnamento al PRG, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale". La previsioni del Pgt misanese erano quindi lecite e in armonia con le pianificazioni urbanistiche provinciali e regionali. A nulla sono valse anche le osservazioni avanzate dall'Arpa, alle quali secondo Legambiente - e in questo senso si era espresso il Tar - il Comune non avrebbe ottemperato. Il Comune si è sempre difeso sostenendo che ciò che veniva contestato dall'Ente era esplicitato nella Vas (la Valutazione ambientale strategica, documento propedeutico all'estensione del Pgt) e di questo parere sono stati anche i giudici del Consiglio di Stato.

La distanza dal Santuario della nuova zona produttiva

Tra le critiche più feroci avanzata da Legambiente al Pgt misanese, c'era la (poca) distanza della nuova zona produttiva dal Santuario mariano di Caravaggio. Un chilometro circa (in linea d'area) per il Comune - che nell'inquadramento dell'ambiato aveva recepito la prescrizione di prevedere un "cono prospettico" del luogo sacro - poche centinaia di metri invece per l'associazione ambientalista. Ma su questo punto il CdS è stato chiaro.

A quanto già esposto, occorre aggiungere, in primo luogo, che, quale che possa essere la effettiva distanza dal santuario, non vengono sostanzialmente contestate (quanto alla loro sufficienza ed effettività) le previsioni del Piano volte a salvaguardare il “cono prospettico” del santuario medesimo. In secondo luogo - con riguardo alla contestata mancanza di un limite massimo all’entità degli insediamenti residenziali ed ai servizi, che è indicata solo nel limite minimo (non inferiore al 10%) – occorre osservare che il limite “massimo” è offerto dalla stessa classificazione dell’ambito, che impedisce uno snaturamento della sua utilizzazione, che non può che rimanere assolutamente prevalente

La sentenza

Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta),  ha accolto dunque  l’appello del Comune, rigettando l’appello incidentale proposto da Legambiente e rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado ed i motivi aggiunti proposti.

 

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