Calcio

La Fondazione Don Zanoncello dovrà reintegrare la dipendente e risarcirle 35mila euro

Lunedì è arrivata la sentenza del giudice del lavoro di Bergamo che ha sancito la vittoria della dipendente

La Fondazione Don Zanoncello dovrà reintegrare la dipendente e risarcirle 35mila euro
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Lunedì è arrivata la sentenza del giudice del lavoro di Bergamo che ha sancito la vittoria della dipendente e l’obbligo per la Fondazione Don Carlo Zanoncello di Calcio al risarcimento dello stipendio non percepito nei mesi dopo il licenziamento.

La vicenda

Reintegro della lavoratrice e Fondazione obbligata risarcirle 35 mila euro. Ha avuto quest’epilogo lunedì la vicenda di Gigliola Roncalli. Una storia che ha dell’incredibile quella che nel marzo del 2022 ha visto protagonista suo malgrado la signora, dipendente della Fondazione Don Carlo Zanoncello di Calcio da trent’anni. La donna infatti era è stata assunta il 3 novembre 1992 e rivestiva la qualifica di operatrice socio sanitario di livello B, ed occupata con mansioni di operatrice socio sanitaria.

Nel novembre 2018 a causa di problemi di salute, il suo orario di lavoro è stato ridotto da full time a part time, a 24 ore settimanali, e sempre in ragione dei suoi problemi di salute, ha prestato attività lavorativa solo nell' ambito del turno della mattina, limitandosi a fare da supporto agli altri operatori in servizio, per alcuni compiti alberghieri come la somministrazione della colazione agli ospiti. La dipendente nel marzo del 2022 era in attesa di rientrare al lavoro dopo il lungo stop dovuto alla cassa integrazione che l’aveva riguardata. Un ‘attesa che doveva finire, Roncalli si è recata in Fondazione per svolgere il suo turno di lavoro ma non le è stato possibile. Infatti la donna è stata invitata nell'ufficio del direttore che le ha preannunciato l’arrivo di una comunicazione via posta: "Davvero brutta".

Il licenziamento

Pochi giorni di attesa e la lettera è arrivata a destinazione.

"Il consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta del 4 febbraio 2022 ha deciso di procedere alla ristrutturazione e riorganizzazione del personale indicata dal revisore dei conti procedendo dalla soppressione della posizione della signora Gigliola Roncalli - si legge nella comunicazione - Le sue attività possono essere svolte dalle altre operatrici socio sanitarie della Fondazione, le quali possono assolvere tutte le funzioni tipiche di tale figura professionale, ivi incluse all'attività limitata la somministrazione delle colazioni. Infine si rileva che non sussistono all'interno dell'organizzazione della Fondazione altre mansioni nei di livello professionalmente equivalente, ne di livello inferiore compatibili con il suo stato di salute nelle quali poter proficuamente ricollocare la signora. In ogni caso tutti gli altri posti di lavoro sono stabilmente occupati. In attesa di essere convocati dall'ufficio all'ispettorato, si informa la dipendente che il rapporto di lavoro con la scrivente è sospeso dalla data odierna. - recita la comunicazione - Alla luce di quanto illustrato, in considerazione della definitiva soppressione del posto di lavoro della dipendente e dell’inesistenza di altre posizioni lavorative ove collocare, la Fondazione comunica l'intenzione di procedere al licenziamento per soppressione del posto di lavoro”.

La sentenza

Dopo la comunicazione a firma del presidente Giuseppe Orisio, arrivata alla lavoratrice nell’aprile del 2022 è iniziato il braccio di ferro tra sindacato e Fondazione. Una disputa che è finita lunedì con la sentenza del Giudice del lavoro.

“Il licenziamento intimato con lettera del 14 aprile 2022 va annullato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale ( mensile, ndr) di fatto pari a 1.932,43 euro dal giorno del licenziamento. - recita l’ordinanza emessa dal Tribunale - sino a quello dell’effettiva reintegrazione (in ogni caso non superiore a dodici mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo”.

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