Disputa sul parcheggio del Santuario, vittoria schiacciante del Comune
Il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione del privato dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del 2017.
Vittoria su tutta la linea da parte dell’Amministrazione di Caravaggio nella annosa e spinosa contesa giudiziaria relativa al parcheggio del Santuario. La tanto attesa sentenza del Tribunale di Bergamo è stata notificata in questi giorni, e il sindaco Claudio Bolandrini gongola, senza risparmiare una stoccata alla Lega.
Parcheggio del Santuario: la sentenza è data
Dunque l’Autorità giudiziaria ha scritto l’ultimo capitolo dell’aspra contesa che ha visto di fronte la società «Liolà di Scandelli Arturo Michele & C. snc» e il Comune di Caravaggio, rigettando l’opposizione del privato e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del 2017 che ha fatto finire nella casse comunali 157mila 583 euro per i canoni di concessione del parcheggio non versati dal privato, che ora deve rimborsare anche le spese legali per circa 13mila euro.
L'origine della disputa tra Comune e società concessionaria
Il contratto di concessione del parcheggio stipulato all’esito della gara informale aggiudicata da «Liolà» prevedeva espressamente per il periodo di tempo che andava dal primo luglio 2008 al 30 giugno 2016 l’obbligo per il concessionario di «versare al Comune il canone annuo di 61mila euro in due rate semestrali anticipate con scadenza al 10 luglio e al 10 gennaio di ogni anno». Con l’insediamento dell’Amministrazione Bolandrini nel 2016 il Comune aveva fatto valere il credito di 157mila 583 euro relativo ai canoni di concessione degli anni 2014-2015-2016 che «Liolà» non aveva versato. La società concessionaria si era però opposta, sostenendo di aver sospeso i pagamenti perché il Comune si era mostrato inadempiente all’obbligo di garantire l’agibilità del parcheggio eseguendo i necessari interventi di manutenzione e chiedeva la riduzione del canone di concessione e la rideterminazione di quanto dovuto.
Respinta l'opposizione del privato
La richiesta della concessionaria è stata giudicata infondata in quanto la nullità del contratto può essere fatta valere quando la prestazione non possa essere effettuata «per la sussistenza di impedimenti originari, dunque presenti fin dal momento della stipulazione, di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell’esecuzione della stessa». La stessa «Liolà» e gli altri opponenti infatti «affermano che quantomeno dal 2008 al 2011 non vi furono ostacoli o difficoltà nello svolgimento il che, da solo, destituisce di fondamento l’eccezione».
Non solo. «Il Tribunale osserva che gli opponenti hanno agito invocando la disciplina della locazione di immobili, affermando che il Comune di Caravaggio avrebbe dovuto garantire che il parcheggio fosse costantemente mantenuto in stato da servire all’uso consentito - si legge nel testo - Tali domande sono infondate. Caratteristica tipica del contratto in esame è che il rischio operativo e di gestione ed anche economico grava sempre sul concessionario, il quale riscuote dall’utente il canone/tariffa/diritto che costituisce la modalità della remunerazione». In parole povere l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa.
«Tra i rischi assunti dal concessionario vi è anche il “rischio di disponibilità” - si continua - connesso alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria originariamente non preventivati, alla riduzione dei ricavi laddove la struttura messa a disposizione e/o il servizio erogato non corrispondano agli standard qualitativi prospettati (“rischio di performance”). Sotto tale profilo, “Liolà” sin dall’offerta e dichiarazione di partecipazione alla gara per l’affidamento ha dichiarato di aver rilevato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione dell’offerta nonché sull’esecuzione del servizio; di aver giudicato il prezzo di 61mila euro “remunerativo e tale da consentire l’esecuzione del servizio».
Il consulente tecnico d’ufficio (Ctu) del Tribunale ha chiarito anche l’aspetto della manutenzione.
«Nessun inadempimento in merito alla manutenzione ordinaria può essere imputato alla concedente (il Comune ndr.) ma alla concessionaria che avrebbe dunque dovuto provvedere a una costante manutenzione ordinaria del piazzale».
Il Tribunale respinge anche la richiesta di riduzione del canone, perché «è necessaria la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari esterni ed estranei al funzionamento del mercato».
«Eventuali modifiche dell’importo contrattuale non sono ammissibili, se non a condizioni non ricorrenti nel caso di specie né dedotte - si chiarisce - in quanto si violerebbe il principio di parità e concorrenza con gli altri operatori (un tempo partecipanti alla procedura); l'importo del canone infatti è stato frutto di un’offerta libera e consapevole dell’allora concorrente alla procedura e che ha portato lo stesso ad aggiudicarsi il servizio in concessione».
Il sindaco: "Perché la Lega ha tollerato per anni la morosità?"
Soddisfazione, e non potrebbe essere diversamente, da parte del sindaco Claudio Bolandrini per una sentenza totalmente a favore dell’Amministrazione comunale.
"La sentenza conferma senza alcun margine di dubbio la legittimità della richiesta avanzata dall’Amministrazione insediatasi nel 2016 - ha affermato - Il contratto in essere era valido e pertanto doveva essere rispettato: i canoni non corrisposti e non richiesti dalla precedente amministrazione per un periodo di due anni e sei mesi dovevano essere riscossi. La perizia ha anche chiarito che i disagi verificatisi in concomitanza con le precipitazioni più abbondanti potevano essere evitati con un’adeguata manutenzione ordinaria che il contratto pone in capo non al comune ma alla società concessionaria che si era aggiudicata la gara. Neppure la richiesta di una riduzione del canone d’affitto poteva essere accolta perché avrebbe comportato una sostanziale modifica del contratto e avrebbe quindi esposto l’Amministrazione a ricorsi da parte degli operatori che avevano partecipato alla procedura senza aggiudicarsi il servizio in concessione oltre che costituire un evidente danno erariale per il Comune".
Poi una sferzata alla Lega.
"Siamo soddisfatti della sentenza - ha aggiunto - ma continuiamo a non capire perché l’Amministrazione leghista prima abbia tollerato per anni la situazione di morosità senza intraprendere alcuna azione legale per far rispettare il contratto in essere e poi, dai banchi dell'opposizione, non solo non abbia mai sostenuto ma abbia addirittura più volte criticato e osteggiato la nostra scelta di perseguire e difendere l'interesse della comunità… non sarebbe stato necessario attendere sette anni per avere quanto spettava di diritto".
La replica del Carroccio
"Non rispondo a battute infelici, ne potrei fare io altre ma non voglio mettere in ridicolo la città - ha detto il capogruppo Giuseppe Prevedini - l’importante è che sia finita una querelle annosa. Allora la nostra volontà era di fare un investimento sul parcheggio poi si è insediato lui e ha fatto una scelta diversa. Fatto sta che noi incassavamo 61mila euro l’anno lui forse nemmeno la metà per cui rispetto ai soldi investiti i risultati economici non ci sono".
Contattato, nono è stato possibile raggiungere Scandelli.