Il tragitto tra casa e lavoro fa parte della routine quotidiana di migliaia di bergamaschi. In auto, in moto, in bicicletta, con i mezzi pubblici o a piedi, ogni mattina la provincia si mette in movimento verso uffici, fabbriche, cantieri e negozi, spesso negli stessi orari e sulle stesse strade trafficate. Per questo l’infortunio in itinere riguarda da vicino moltissimi lavoratori, anche se pochi conoscono davvero le tutele previste. La sicurezza sul lavoro, infatti, non si esaurisce in azienda: comincia già sulla strada.
Questo articolo, scritto in collaborazione con l’Avvocato Nicola Pasinelli vuole orientare chi subisce un infortunio nel tragitto verso il proprio luogo di lavoro. Capire quando l’INAIL riconosce la tutela, cosa fare nei giorni successivi e come si coordinano indennizzo e risarcimento può evitare di perdere diritti importanti, soprattutto quando l’incidente è causato da un altro conducente.
Infortunio in itinere: significato e limiti della tutela
Per infortunio in itinere si intende l’incidente che colpisce il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. La tutela riguarda anche il tragitto tra due luoghi di lavoro e quello verso il posto in cui si consuma abitualmente il pasto, quando manca una mensa aziendale. Si tratta a tutti gli effetti di un infortunio sul lavoro in itinere, coperto dall’INAIL come se fosse avvenuto in azienda.
Non rientrano invece nella copertura le interruzioni e le deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, salvo quelle dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi di legge. Sono esclusi anche gli infortuni causati dall’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti e quelli di chi guida senza patente.
La questione dei 30 minuti
Tra le domande più frequenti c’è quella sull’infortunio in itinere entro 30 minuti. In realtà la legge non fissa un limite di tempo preciso. Conta che l’incidente avvenga lungo il percorso normale e in orari coerenti con l’inizio o la fine del turno.
Per ricostruire questi elementi l’INAIL invia spesso un questionario sull’infortunio in itinere, in cui chiede il percorso seguito, il mezzo utilizzato e i motivi di eventuali soste. Va compilato con attenzione, perché risposte imprecise possono compromettere il riconoscimento.
Infortunio in itinere: cosa fare subito
Dopo l’incidente la priorità resta la salute. Il medico del pronto soccorso o il medico curante rilascia il certificato di infortunio e lo trasmette all’INAIL. Il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro, comunicandogli il numero del certificato: un ritardo può costargli l’indennità per i giorni precedenti la segnalazione. Sarà poi il datore di lavoro a presentare la denuncia all’INAIL entro due giorni, o entro 24 ore nei casi più gravi.
In caso di incidente stradale valgono le attenzioni di qualsiasi sinistro: fotografie, dati dei testimoni e verbale delle forze dell’ordine, utili anche nei confronti dell’assicurazione del responsabile.
Chi paga: indennizzo INAIL e risarcimento
Nell’infortunio in itinere chi paga? In parte l’INAIL, in parte l’eventuale responsabile. L’INAIL tutela il lavoratore anche quando l’incidente è stato causato da lui, per sua colpa. Il giorno dell’infortunio è retribuito per intero dal datore di lavoro; dal quarto giorno l’Istituto versa un’indennità pari al 60% della retribuzione, che sale al 75% dal novantunesimo giorno. In caso di postumi permanenti, dal 6% è previsto un indennizzo in capitale e dal 16% una rendita.
L’indennizzo INAIL, però, non coincide con il risarcimento integrale. Quando l’incidente è causato da un altro conducente, il lavoratore può chiedere alla sua assicurazione il cosiddetto danno differenziale: la parte che l’INAIL non copre, come il danno morale, le invalidità più lievi e la differenza tra i criteri civilistici e quelli tipici dell’Istituto. Un diritto che molti ignorano.
Quando chiedere assistenza legale
Nei casi semplici la pratica si chiude senza particolari difficoltà. La consulenza di un avvocato diventa utile quando l’INAIL contesta il mezzo utilizzato o il percorso, quando le lesioni sono importanti o quando c’è un terzo responsabile da cui ottenere il risarcimento. Attenzione anche ai termini: l’azione verso l’INAIL si prescrive in tre anni, mentre il risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive in due anni.
La prevenzione, però, resta il primo strumento: partire con il giusto anticipo, rispettare i limiti ed evitare il telefono alla guida. Quando però l’incidente avviene, conoscere i propri diritti permette di affrontare con maggiore consapevolezza un momento già difficile.