Serre, decide il Comune
Il Consiglio di Stato mette la parola fine al contenzioso con "Società agricola Cortenuova SS"

Nel contenzioso tra Comune di Martinengo e «Società agricola Cortenuova SS» il Consiglio di Stato mette la parola fine: a decidere sulle serre è l’Amministrazione comunale. La causa era nata con la Giunta Seghezzi, la sentenza è arrivata il 4 giugno scorso.
Il contenzioso
La causa ha avuto inizio quando la società, proprietaria di terreni nella frazione Cortenuova di Sopra utilizzati per la coltivazione intensiva di insalata in busta con utilizzo di serre mobili tunnels, ha presentato la domanda di sanatoria riferita ad alcuni manufatti, poi archiviata. In quell’occasione tuttavia, con ordinanza 29 gennaio 2021, l’Amministrazione ha ingiunto alla società il ripristino della soglia del 40% e la rimozione delle serre per 72mila 160 mq, in applicazione dell’articolo 28B delle Norme tecniche di attuazione (Nta) degli strumenti urbanistici comunali, per cui il rapporto di copertura non può superare il 40% della superficie aziendale complessiva presente nel Comune e la distanza minima tra i tunnels è pari a 2,5 metri.
Il ricorso al Tar del privato e la costituzione in giudizio del Comune
La società ha impugnato il provvedimento contestando, in merito alle serre, "la violazione della disciplina regionale che per le serre temporanee stabilisce un rapporto di copertura del 60%, oltre che della legge della Regione Lombardia del 2005 e del Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) del 2001".
Quindi ha ravvisato "l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non potendo i tunnels, privi di qualsiasi fondazione, essere equiparati alle serre temporanee ed essendo l’articolo 28B delle Nta illegittimo per contrasto con la legge regionale del 2005".
Il Comune allora si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il 7 ottobre 2021 la società ha poi depositato una nuova relazione tecnica, da cui risulta che "la superficie aziendale complessiva, situata nei due Comuni limitrofi di Martinengo e Cortenuova, è pari a 428mila 409 mq (277mila 854 mq nel Comune di Martinengo e 150mila 555 mq nel Comune di Cortenuova), sicché il relativo 60% corrisponde a 257mila mq ed è sufficiente a comprendere le serre esistenti, che hanno una superficie di 162mila 910 mq".
La sentenza del Tar
Il 14 febbraio 2022 il Tar ha accolto il ricorso "ritenendo prevalente la disciplina regionale rispetto agli strumenti urbanistici comunali (...) fatta eccezione per le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali poste a presidio di interessi pubblici di natura paesistico-ambientale".
L’appello al Consiglio di Stato del Comune
Il Comune dal canto suo ha lamentato che la sentenza si sia pronunciata "su un profilo non oggetto del ricorso vista la rilevanza, ai fini del calcolo delle superfici, anche delle aree di un Comune limitrofo, in cui insiste il complesso agricolo", e che abbia "interpretato in modo erroneo il rapporto di prevalenza fra la disciplina statale, regionale e la pianificazione comunale in zona agricola, senza tenere presente che le criticità paesistico-ambientali sono rappresentate nel Documento di piano, nel Piano delle regole, nel Regolamento edilizio e nell’articolo 28 Nta, mentre non lo devono essere nel provvedimento applicativo". Inoltre la possibilità di dettare una disciplina urbanistica differenziata delle aree agricole secondo l’Amministrazione "trova fondamento nel Decreto ministeriale (Dm) del 1968 e nella legge regionale del 2005, per cui gli indici edificatori previsti da quest’ultima vanno intesi come massimi".
La società si costituisce in giudizio e contesta la fondatezza del ricorso
Il privato non ha però ceduto, sostenendo che "le disposizioni comunali applicate sono anteriori a quelle regionali, quindi recessive, e che non è possibile un’integrazione successiva della motivazione del provvedimento impugnato, in cui non è presente alcun riferimento al Regolamento edilizio comunale".
Variante al Pgt
Intanto il Comune, con delibera del Consiglio dell’ottobre 2024, ha approvato la Variante Generale al Piano di governo del territorio (Pgt) confermando la disciplina urbanistica contenuta nell’articolo 28B delle Nta. Più precisamente "serre mobili (stagionali o temporanee) potranno essere realizzate per un massimo del 40% della superficie aziendale ricompresa all’interno del territorio di Martinengo".
La sentenza del Consiglio di Stato
"La parte della sentenza in cui si è precisato che le superfici devono essere calcolate con riferimento all’intero complesso dell’azienda agricola, anche se ubicata in Comuni limitrofi, deriva dall’applicazione della norma regionale - si legge - la cui prevalenza sulla norma comunale, con l’annullamento del provvedimento impugnato, è stata affermata in conformità al primo motivo del ricorso, il cui accoglimento ha comportato l’integrale caducazione (perdita di efficacia ndr.) del provvedimento impugnato".
Ma si contesta altro.
"La decisione del giudice di primo grado non risulta aver fatto corretta applicazione della legge della Regione Lombardia del 2005 e della Dgr del 25 settembre 2017 - si continua - (...) In definitiva la legge regionale del 2005 ha equiparato alle serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo, in questo modo consentendone la realizzazione senza un titolo abilitativo, ma restano ferme le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai limiti quantitativi e/o agli standards qualitativi di tali serre. Il rinvio della legge regionale del 2005 ad una delibera della Giunta regionale per l’individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per l'installazione è stato erroneamente interpretato dal giudice di primo grado come sintomatico della prevalenza della disciplina regionale su quella comunale. Al contrario, la delibera della Giunta regionale integra una disciplina che può operare solo in assenza di diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali".
Né vale il criterio cronologico invocato dalla società "che non opera laddove entra in gioco il criterio della competenza degli strumenti urbanistici comunali" e "l’articolo 28 Nta trova il suo fondamento proprio in esigenze di salvaguardia paesistico-ambientali, che non devono essere richiamate nei provvedimenti applicativi. Il Consiglio di Stati accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario limitatamente alle serre ed ai tunnels, mentre lo accoglie limitatamente alle altre opere, con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato. Spese compensate".
"Prendo rispettosamente atto dei contenuti della sentenza che arriva alla fine di una vicenda iniziata anni fa - ha commentato il sindaco Pasquale Busetti - Si tratta di indicazioni utili che fanno chiarezza per la corretta gestione del territorio".