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Accusato di evasione fiscale, imprenditore assolto

Secondo quanto raccolto dall’attività investigativa, si presupponeva che l’imprenditore rivendesse del materiale senza lasciare traccia nelle scritture contabili. 

Accusato di evasione fiscale, imprenditore assolto
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Evasione fiscale milionaria realizzata tramite operazioni intracomunitarie: assolto imprenditore da tutte le accuse.

Accusato di evasione

Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Bergamo, l’imprenditore M.G., legale rappresentante di una società bergamasca, con sede a Cologno, esercente attività di produzione di energia elettrica e cogenerazione, avrebbe evaso l’Erario omettendo di dichiarare un volume d’affari di circa 3 milioni di euro e, conseguentemente, omettendo di versare le relative imposte Iva ed Ires.

Secondo quanto raccolto dall’attività investigativa, si presupponeva che l’imprenditore rivendesse del materiale senza lasciare traccia nelle scritture contabili.

La difesa

"L’attività investigativa, realizzata in collaborazione con la polizia giudiziaria austriaca e tedesca – ha raccontato l’avvocato difensore –  aveva riscontrato la presenza nella banca dati delle operazioni intracomunitarie di plurime operazioni di compravendita di tonnellate di olio lubrificante, che apparentemente venivano dalla società di M.G. dapprima acquistate da fornitori tedeschi ed austriaci e poi rivendute in Italia con il relativo ricarico, senza tuttavia che di tutto ciò vi fosse traccia nelle scritture contabili, il che avrebbe consentito una rilevante evasione delle imposte".

Tuttavia, nonostante le superiori evidenze indiziarie, l’imprenditore – difeso dall’avvocato Alfredo Foti del Foro di Roma,specialista in reati tributari e membro del Centro Nazionale di Diritto Penale Tributario – è stato assolto.

"Presunzioni legali"

L’avvocato è riuscito a dimostrare che mancava l’effettiva prova dell’evasione fiscale e che tutta l’accusa si basava, quindi, su "mere presunzioni legali".

In particolare, in esito ad un complesso dibattimento, il penalista ha rilevato come l’intera accusa fosse strutturata sulla scorta delle mere presunzioni legali tributarie, sicuramente aventi pieno valore in sede tributaria, ma invece richiedenti – secondo gli insegnamenti della Cassazione – dei riscontri esterni ai fini probatori penali che, nel caso di specie, difettavano totalmente: in altri termini, mancava la prova della reale effettuazione di operazioni commerciali assoggettabili ad imposizione fiscale e, pertanto, mancava la prova dell’evasione fiscale.

Condividendo le argomentazioni difensive, il Tribunale di Bergamo ha assolto M.G., il quale ha così anche potuto scongiurare una, altrimenti inevitabile, confisca per equivalente sui propri beni.

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